Il Diritto di Seguito vince negli States, ma c’è anche in Italia

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Vi ricordate della questione sul diritto di rivendita delle opere d’arte? Ebbene se non vi ricordate di questa vicenda possiamo farvi un piccolo sunto per rinfrescarvi le idee. Verso la fine di ottobre un manipolo di artisti guidato da Chuck Close aveva fatto causa a due succursali di Christie’s e Sotheby’s. Le case d’asta erano state accusate di non aver rispettato il diritto di rivendita sancito da una legge vigente dal lontano 1977.

In pratica ogni persona intenzionata a mettere in vendita le opere di un determinato artista ancora in vita (o comunque deceduto da meno di 20 anni), deve per forza di cose versare una percentuale del ricavato alla fondazione che detiene i diritti dell’artista o all’artista stesso. Sulle prime, Close e gli altri avevano intrapreso una battaglia per la legge che riguardava lo stato della California (ma valida anche per opere vendute in altri stati, se quest’ultime sono state create da un cittadino residente in California).

In seguito la battaglia legale ha preso piede ed è nata l’urgenza di richiedere una legislazione in materia su base nazionale. Proprio in questi giorni a Washington DC è stata varata una legge per il diritto di rivendita delle opere. Da oggi per ogni opera superiore ai 10.000 dollari, le case d’asta dovranno pagare una tassa del 7 percento sul totale. Metà della somma finale verrà versata agli artisti e la restante metà verrà devoluta ad organizzazioni museali no-profit. Che ci crediate o meno, anche in Italia esiste il diritto di seguito, lo stabilisce la Siae che così ne regola la regolare applicazione:

“Sono soggette al diritto di seguito le vendite di opere d’arte che: siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore; comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario; siano effettuate oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore); il prezzo di vendita sia pari o superi i € 3.000,00. In che misura è dovuto il diritto di seguito? Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita al netto dell’imposta (IVA) semprechè il prezzo della vendita non sia inferiore a € 3.000,00. I compensi dovuti vanno così determinati:

4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00

3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 euro e 200.000,00 euro

1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 euro e 350.000,00 euro

0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 euro e 500.000,00 euro 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.”

 

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